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Lo Statuto sezionale

Associazione Nazionale Alpini - Sezione di Roma
Regolamento Sezionale (art. 24 dello Statuto) varato dalCDS il 2 Febbraio 2006
Approvato da Assemblea dei soci il % Marzo 2006 ratificato dal CDN il 20 Maggio 2006

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Associazione Nazionale Alpini – Sezione di ROMA
Regolamento Sezionale (art. 24 dello Statuto) varato dal CDS il 2 febbraio 2006
Approvato da Assemblea dei soci il 5 marzo 2006 ratificato dal CDN il 20 maggio 2006

COSTITUZIONE E SCOPO
Articolo 1

L’Associazione Nazionale Alpini (in seguito denominata A.N.A.) è una associazione d’arma, fondata nel 1919, che opera anche nel volontariato, senza scopi di lucro, ha sede in Milano in via Marsala 9.
La sezione di Roma dell’Associazione Nazionale Alpini (A.N.A.) costituita il 3 novembre 1921 in base all’articolo 21 dello Statuto, ha sede in ROMA Viale Giulio Cesare 54/f.
La sezione ha il compito di realizzare direttamente ed attraverso i gruppi, la vita dell’Associazione nelle sue varie manifestazioni, secondo gli scopi indicati nell’art. 2 dello Statuto dell’A.N.A. che, senza fini di lucro, si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci.

EMBLEMA DELLA SEZIONE
Articolo 2

L’emblema ufficiale della sezione è il Vessillo e quello del gruppo è il Gagliardetto e devono essere conformi ai modelli statutari.
In ogni manifestazione in cui interviene il Vessillo, i componenti il C.D.S. hanno il dovere di presenziare, i capigruppo hanno il dovere di far intervenire il proprio Gagliardetto, ed i soci di intervenire.
Lo svolgimento delle cerimonie avverrà secondo le procedure definite dal C.D.N. in apposita “libretta” (cerimoniale) allegata al Regolamento nazionale.

Articolo 3

Il Vessillo interviene a tutte le manifestazioni indicate come nazionali e sezionali nel calendario che il C.D.S. predispone all’inizio di ogni anno sociale.
L’intervento del Vessillo e dei Gagliardetti ad altre manifestazioni nei modi previsti dall’articolo 4 del Regolamento per l’esecuzione dello Statuto (Regolamento Nazionale), così come la designazione dell’alfiere, sono decisi di volta in volta rispettivamente dal Presidente sezionale per la sezione e dai capigruppo per i gruppi.
La scorta del Vessillo è costituita dal Presidente, dai Vice Presidenti e dai membri del C.D.S..
Quando ciò non sia possibile il Vessillo viene scortato da non meno di due soci di cui almeno uno componente del C.D.S..

AMMISSIONE A SOCIO
Articolo 4

La domanda di ammissione a socio ordinario ai sensi dell’art. 4 dello Statuto, firmata da due soci ordinari presentatori, è redatta sul modulo fornito dalla sezione ed è corredata dalla necessaria documentazione in originale per visione, oppure in copia conforme all’originale autenticata dal capogruppo.
Il modulo e la documentazione suddetti possono essere sostituiti dalla domanda redatta nella forma di autocertificazione su modulo “tipo” predisposto dalla sede nazionale.
Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio dichiara di aver letto e di accettare, senza riserva alcuna e ad ogni effetto, lo statuto nonché i Regolamenti Nazionale e Sezionale.
In particolare il socio si obbliga ad astenersi da qualsiasi azione od iniziativa che possa contrastare con le finalità dell’A.N.A., con speciale riferimento alla propaganda di carattere personale, commerciale, partitica nonché all’uso del nome e dei simboli dell’A.N.A. o delle Truppe Alpine per gli scopi di propaganda anzidetta.
Quanto sopra è riportato nel modulo della domanda di ammissione.
L’ammissione dei soci è deliberata dal C.D.S. su parere favorevole della Giunta di Scrutinio.
Unitamente alla tessera associativa, la sezione consegna al nuovo socio le copie dello Statuto, dei Regolamenti Nazionale e Sezionale.
La decisione di rigetto della domanda di ammissione deve essere motivata. Decisione e motivazione devono essere comunicate all’aspirante socio per iscritto.
Contro la decisione di rigetto è ammesso il ricorso del richiedente al C.D.N..
Solo i soci hanno diritto di accedere alle cariche sociali.

Articolo 5

Gli Amici degli Alpini (d’ora innanzi definiti “soci aggregati”) che le sezioni ritengono di riconoscere come tali, su proposta dei gruppi interessati non hanno qualifica di socio ordinario.
La domanda di iscrizione a soci aggregati è redatta su modulo fornito dalla sezione ed è proposta da almeno due soci ordinari o dal capogruppo.
Essi vengono iscritti in un apposito albo sezionale quali soci aggregati.
L’ammissione dei soci aggregati è deliberata dal C.D.S. su parere favorevole della giunta di Scrutinio.
La decisione di rigetto della domanda di ammissione non deve essere motivata.
I soci aggregati pur non avendo la qualifica di socio ordinario, sono tenuti al rispetto del presente Regolamento, dello Statuto e del Regolamento Nazionale.
I soci aggregati non possono avere la tessera sociale ordinaria dell’A.N.A., portare il cappello alpino e fregiarsi del distintivo sociale ordinario, non hanno diritto di voto (attivo e passivo) e non possono accedere a cariche elettive.
La sezione, ove il rapporto di fiducia, amicizia e collaborazione dovesse venire meno, si riserva espressamente il diritto di revocare l’iscrizione del socio aggregato in qualsiasi momento e senza particolari formalità, con semplice decisione del Consiglio Direttivo Sezionale.

Articolo 6

Tutti i soci ordinari e aggregati hanno il diritto di frequentare i locali sociali. In tali locali i soci delle altre sezioni dell’A.N.A. sono considerati graditi ospiti, così come gli alpini in servizio.

Articolo 7

Chi intende volontariamente recedere dalla qualifica di socio ordinario o aggregato, oppure passare ad altra sezione o gruppo, deve inviare lettera al Presidente della sezione oppure al proprio capogruppo.
In ogni caso sarà considerato decaduto il socio che non avrà provveduto al rinnovo dell’iscrizione entro i termini stabiliti.
ORGANI SOCIALI SEZIONALI

Articolo 8

Ai sensi dello Statuto gli organi della Sezione sono:
    a)    L’Assemblea dei soci della sezione;
    b)    Il Presidente;
    c)    Il Consiglio Direttivo Sezionale;
    d)    Il Collegio dei Revisori dei conti;
    e)    La Giunta di Scrutinio per l’esame delle domande di ammissione a socio;
Il presente Regolamento stabilisce inoltre i compiti degli altri organismi interni della sezione di cui il C.D.S. si avvale per il raggiungimento degli scopi sociali.

ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SEZIONE
Articolo 9

L’Assemblea dei soci è organo sovrano e delibera con pieni poteri sulle attività della sezione.
Di tale Assemblea sarà redatto verbale corredato con i dati di cui all’art. 25 dello Statuto.
L’assemblea è indetta:
    a)    In sede ordinaria entro il 15 del mese di marzo di ogni anno;
    b)    In sede straordinaria quando:
il Presidente della sezione ed il C.D.S. lo giudichino necessario;
ne sia fatta richiesta scritta al Presidente da parte dei Revisori dei Conti;
ne sia fatta richiesta scritta al Presidente da almeno un quinto dei soci in regola con il pagamento della quota sociale.
Tutte le richieste devono essere presentate per iscritto alla Segreteria sezionale che provvederà a norma dell’art. 31 dello Statuto.
Articolo 10
L’Assemblea sezionale dei soci (Ordinaria e straordinaria) è convocata dal Presidente mediante avviso inviato a tutti i soci tramite posta o con sistema equivalente che comporti l’obbligo di apporre il timbro datario sull’avviso, almeno 15 giorni prima di quello stabilito per la riunione.
L’avviso di convocazione contiene: data, ora e luogo dell’Assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione, gli argomenti all’ordine del giorno e, quando fra essi vi siano nomine a cariche sociali, l’elenco dei soci che cessano dalla carica e di quelli che la conservano.
E’ vietata l’indicazione della voce “Varie” nell’ordine del giorno di convocazione dell’Assemblea; sono comunque nulle le proposizioni, la trattazione e le deliberazioni su argomenti non portati all’ordine del giorno.
Articolo 11
All’Assemblea Ordinaria hanno diritto di intervenire i soci ordinari in regola con il pagamento della quota sociale dell’anno precedente.
Alle Assemblee Straordinarie hanno diritto di intervenire i soci in regola con il pagamento della quota sociale dell’anno in corso.
I soci intervengono alle Assemblee di persona o si fanno rappresentare, mediante delega scritta e firmata, da un altro socio, ogni socio non può rappresentare più di 5 (cinque) soci.
Articolo 12
L’Assemblea Ordinaria dei soci della sezione è convocata per:
    a)    discutere e deliberare:
    ï‚·    la relazione morale del Presidente della sezione
    ï‚·    il bilancio consuntivo e la relativa nota integrativa
    ï‚·    il bilancio preventivo
    ï‚·    la relazione dei Revisori dei conti
    ï‚·    le relazioni delle varie commissioni sezionali
    ï‚·    le quote sociali per l’anno successivo
    ï‚·    altri argomenti all’ordine del giorno
    a)    eleggere:
    ï‚·    Il Presidente della sezione
    ï‚·    I Consiglieri sezionali
    ï‚·    I Revisori dei conti
    ï‚·    I componenti la Giunta di scrutinio
    ï‚·    I Delegati all’Assemblea nazionale (art. 14 dello Statuto)
L’Assemblea viene chiusa dopo aver esaurito le operazioni di voto e di scrutinio.
Articolo 13
L’Assemblea dei soci, sia Ordinaria sia Straordinaria, è valida in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei soci.
In seconda convocazione, che può essere indetta anche un’ora dopo la prima, l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti; qualora però il numero dei partecipanti presenti o per delega sia inferiore al 20% degli aventi diritto, qualsiasi delibera dovrà essere presa a maggioranza dei 2/3 dei votanti.
L’Assemblea nomina un proprio Presidente, al quale competono la verifica dei poteri e della regolarità del dibattito, un segretario e all’occorrenza tre scrutatori per il seggio elettorale.
Le votazioni avvengono di regola per alzata di mano.
Per le nomine alle cariche sociali e per le questioni riguardanti i soci (ordinari o aggregati) si deve procedere con votazione per scheda segreta.
Articolo 14
Il Presidente sezionale, che può anche essere eletto fra i soci fuori lista, viene eletto a maggioranza assoluta (50% degli aventi diritto più uno); nel caso in cui nessun candidato raggiunga la maggioranza prescritta, si procede immediatamente ad una votazione di ballottaggio a maggioranza semplice tra i due candidati che hanno avuto il maggior numero di voti.
Il mandato del Presidente dura tre anni ed è rieleggibile, di norma, per altre due volte consecutive.
Tutte le altre cariche sociali sono elette a maggioranza relativa.
Sono eletti Consiglieri Sezionali i soci che hanno ottenuto, nell’ordine, il maggior numero di voti.
In caso di parità risulta eletto il candidato più giovane di età.
Il numero dei Consiglieri eletti componenti il Consiglio, escluso il Presidente, è stabilito in 12, dei quali almeno 4 soci dei gruppi dislocati fuori Roma; il loro mandato dura un triennio.
I Consiglieri non possono essere eletti per più di due volte consecutive alla stessa carica.
Ogni anno decade e deve essere rinnovata la metà (ovvero 1/3) del Consiglio Direttivo Sezionale.
I Revisori dei Conti (tre effettivi e due supplenti) ed i componenti della Giunta di Scrutinio (tre effettivi) durano in carica tre anni e sono rieleggibili per due volte consecutive.
Qualora, per qualsiasi ragione, il Presidente cessi dalle sue funzioni oppure il numero dei Consiglieri si riduca a meno della metà, quelli rimasti in carica devono convocare un’Assemblea Straordinaria perché provveda nel primo caso alla elezione di un nuovo Presidente e, nel secondo caso, alla elezione di un nuovo C.D.S..
IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE
Articolo 15
Il Presidente:
    a)    ha la rappresentanza legale della sezione in tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
    b)    è il garante dell’applicazione nell’ambito della sezione dello Statuto, del Regolamento Nazionale e di quanto disposto dal presente Regolamento Sezionale;
    c)    convoca e può presiedere le Assemblee;
    d)    provvede all’esecuzione delle deliberazioni delle assemblee e del C.D.S.;
    e)    nomina i due Vice Presidenti;
    f)    presiede il Comitato di Presidenza;
    g)    convoca e presiede il C.D.S.;
    h)    convoca e presiede la riunione dei capigruppo;
    i)    è il responsabile dell’Unità di Protezione Civile della sezione;
    j)    partecipa al Comitato di Redazione del giornale sezionale;
Il Presidente ha la firma di tutti gli atti della sezione. Per quelli di carattere amministrativo economico e finanziario è necessario che la sua firma sia abbinata a quella del Segretario/Tesoriere.
In mancanza del Presidente, il Vice Presidente Vicario lo sostituisce in tutte le funzioni.
In caso di comprovata necessità ed urgenza il Presidente, sentiti i Vici Presidenti, può adottare ogni provvedimento necessario; appena possibile, poi, ne riferisce al C.D.S. che è libero di confermare, modificare o di revocare detto provvedimento.
CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE E CARICHE SEZIONALI
Articolo 16
Il C.D.S. è composto dal Presidente e da 12 (dodici) Consiglieri.
Il consiglio Direttivo Sezionale detta le direttive generali per lo svolgimento della vita sociale, approva il progetto di bilancio consuntivo e preventivo da presentare all’Assemblea, vigila sulle attività dei gruppi, propone attua e regola le manifestazioni a carattere sezionale e provvede per il normale funzionamento della sezione conferendo gli opportuni incarichi, disponendo all’uopo l’assunzione di personale in conformità alla normativa vigente.
Il Consiglio Direttivo Sezionale può delegare parte dei suoi poteri, per il normale andamento dell’Associazione, ad un Comitato di Presidenza che dovrà comunque sempre riferire al C.D.S. quanto deliberato.
Può inoltre assegnare compiti particolari a soci non facenti parte del C.D.S. ed invitarli a partecipare alle sedute dello stesso, senza diritto di voto.
Il. C.D.S. è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente Vicario e si riunisce ordinariamente una volta al mese. Alle sedute partecipano senza diritto di voto: il Consigliere Nazionale delegato dal Consiglio Direttivo Nazionale, il Segretario sezionale (semprechè non sia anche Consigliere Sezionale), il Direttore Responsabile del giornale sezionale, il Responsabile Operativo dell’Unità di Protezione Civile, un rappresentante del Collegio dei Revisori dei Conti ed eventuali altri che il Presidente ritenga opportuno convocare.
Le deliberazioni, per essere ritenute valide, sono prese con la presenza di almeno due terzi dei componenti e col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto di chi presiede il C.D.S..
Con provvedimento motivato, chi presiede il C.D.S. può sospendere l’esecutività di una delibera approvata al termine della relativa votazione, invitando il C.D.S. ad un riesame. In tal caso la delibera sospesa è sottoposta ad una nuova votazione nel corso della successiva riunione e, se la delibera venisse nuovamente approvata, il Presidente ha l’obbligo di eseguirla.
Ogni delibera che comporta decisioni collegiali deve essere verbalizzata, sottoscritta dal Presidente (o dal capogruppo se trattasi di Consiglio di gruppo) e dal rispettivo Segretario e conservata in apposito registro o raccoglitore.
Ogni socio ha diritto di richiedere la copia dei verbali di cui sopra. Ha altresì diritto di esaminare, alla presenza del Segretario/Tesoriere, i documenti contabili.
Articolo 17
Nel corso della prima riunione del nuovo C.D.S. il Presidente nomina, tra i Consiglieri, i Vice Presidenti, di cui uno con la funzione di Vicario, e ne determina i compiti specifici di collegamento con i gruppi.
Il C.D.S., su proposta del Presidente, può nominare, fra i suoi componenti, un Segretario del Consiglio ed un Tesoriere, fissandone i rispettivi compiti.
Il Presidente, i Vice Presidenti ed il Segretario e il Tesoriere, se nominati, costituiscono il comitato di Presidenza.
Il C.D.S., su proposta del Presidente, può altresì nominare il Segretario sezionale e ne fissa i compiti. Il Segretario Sezionale partecipa alle riunioni del comitato di Presidenza e del C.D.S. senza diritto di voto, semprechè non sia anche Consigliere Sezionale.
Il C.D.S., quando la Sede Nazionale lo richieda, nomina un Responsabile per i contatti con le diverse Commissioni Nazionali quali, ad esempio, il Centro Studi o la Commissione Informatica.
Articolo 18
Il Comitato di Presidenza redige l’ordine del giorno della riunione del C.D.S. contenente l’elenco degli argomenti di discussione.
L’ultimo punto all’ordine del giorno è relativo alle comunicazioni del Presidente che non sia stato possibile per ragioni di tempo inserire nella lettera di convocazione.
Ogni Consigliere può proporre al comitato di Presidenza le questioni che egli ritiene rilevanti per la vita associativa e, qualora queste siano soggette a deliberazione, ne sarà il relatore.
Il Comitato di Presidenza inserisce tali questioni nell’ordine del giorno della prima riunione possibile, tenendo conto del carattere di urgenza di ogni singola questione.
Il Presidente può disporre che in casi particolarmente delicati la votazione avvenga a scrutinio segreto.
Articolo 19
Il Consigliere che non interviene a tre riunioni consecutive, senza giustificato motivo, viene considerato decaduto per rinuncia al proprio mandato.
Chi per qualsiasi motivo abbia cessato di far parte del C.D.S. prima della scadenza del proprio mandato è sostituito da colui che nella precedente Assemblea dei soci ha ottenuto il maggior numero di voti tra i non eletti, il quale assume l’anzianità del sostituito.
Articolo 20
Coloro che sono ammessi a partecipare alle riunioni del C.D.S. hanno l’obbligo di mantere il più assoluto riserbo sullo svolgimento dei lavori del C.D.S.. Chi contravviene a tale divieto è sottoposto a provvedimento disciplinare.
ACCESSO ALLE CARICHE ELETTIVE SEZIONALI
Articolo 21
Tutti i soci ordinari della sezione con almeno 2 anni consecutivi di iscrizione hanno pari diritto a ricoprire qualsiasi carica sezionale.
Ogni carica sezionale, con l’esclusione della carica di Delegato all’Assemblea Nazionale dei Delegati, è incompatibile con ogni altra carica sezionale.
Articolo 22
Come previsto dall’Articolo 8 bis dello Statuto, le cariche elettive politico-amministrative e cariche associative (Presidente Nazionale, Consigliere Nazionale e Presidente Sezionale) sono incompatibili.
La candidatura a cariche politico-amministrative comporta, per il socio che riveste cariche associative di cui sopra, la contestuale decadenza dalla carica rivestita. Il socio che ricopre cariche politico-amministrative deve preliminarmente rassegnare le dimissioni dalle stesse per potere candidarsi alle cariche associative di cui al 1° comma.
Prima di formalizzare ufficialmente la propria candidatura ad elezioni politico-amministrative, chiunque ricopra la carica di Presidente sezionale deve dare le dimissioni scritte da detta carica.
Chiunque parteci alle predette candidature, oppure accetti incarichi pubblici politico-amministrativi o cariche sindacali a livello nazionale, non può assumere la carica di Presidente o di Consigliere Sezionale per un periodo di almeno un anno a decorrere dalla data della mancata elezione o dalla cessazione dell’incarico. Tale data è comunicata con lettera indirizzata al Presidente.
Il mancato rispetto dell’obbligo di preventive dimissioni comporta, oltre all’immediata decadenza della carica, l’apertura d’ufficio di provvedimento disciplinare.
Articolo 23
I candidati alla carica di Delegato all’Assemblea Nazionale dei Delegati sono proposti dal C.D.S. all’Assemblea dei soci della sezione ai sensi dello Statuto, tenuto conto delle proposte di candidature pervenute entro il 31 ottobre.
Articolo 24
Tutte le nuove proposte di candidatura alle cariche sociali elettive devono essere corredate da copia del congedo, curriculum militare ed associativo e fotografia formato tessera.
Articolo 25
Il socio che intende candidarsi alla carica di Presidente della sezione formalizza la propria candidatura con lettera indirizzata al Presidente depositata presso la Segreteria entro il 10 dicembre dell’anno precedente quello in cui si svolgerà l’Assemblea sezionale.
La candidatura può anche essere proposta con le stesse modalità da almeno dieci soci in regola con il pagamento delle quote sociali, purchè sia sottoscritta dal candidato.
Articolo 26
Le proposte di candidature alle cariche sezionali devono pervenire per iscritto alla segreteria sezionale entro il 30 novembre dell’anno precedente l’Assemblea sezionale, corredate dal nulla osta del rispettivo capogruppo (tramite il Consigliere sezionale responsabile di zona per i gruppi che ne fanno parte).
Per i soci ordinari facenti capo direttamente alla sezione, (solo per le sezioni che prevedono l’Assemblea sezionale di tutti i soci ordinari) le proposte di candidature devono pervenire in segreteria con lettera indirizzata al Vice Presidente Vicario entro il 30 novembre dell’anno precedente l’Assemblea dei soci.
La segreteria verifica la conformità delle proposte di candidatura e le trasmette al C.D.S. entro il 10 dicembre.
Qualora alla segreteria non pervengano entro il 10 dicembre proposte in numero sufficiente, il Presidente sezionale convoca d’ufficio i responsabili di zona entro i successivi trenta giorni. Se anche da questa riunione non dovesse emergere alcuna candidatura, il C.D.S., sentiti i capigruppo, provvede con propria decisione scegliendo i candidati anche dalle altre zone.
CREAZIONE ZONE DI COLLEGAMENTO
Articolo 27
La sezione riconosce la suddivisione dei gruppi in Zone come valido strumento per meglio perseguire gli scopi associativi.
Tali zone possono essere riferimento per la definizione delle candidature dei consiglieri da proporre all’Assemblea dei soci.
Sono pertanto costituite le seguenti zone:
Zona “A”: Roma Centro e gruppi non compresi nella provincia di Rieti
Zona “B”: Rieti e Valle del velino
Zona “C”: Valle del Cigolano
Articolo 28
Ogni zona ha solo funzioni consultive, non vincolanti per il C.D.S., e, tramite il Consigliere di sezione che la presiede, può inoltrare proposte alla sezione.
Il Consigliere designato potrà avvalersi per le funzioni di segreteria di uno dei Capigruppo, scelto di volta in volta o a tempo determinato fra i capigruppo della zona stessa. E’ prevista almeno una riunione annuale della quale dovrà essere stilato verbale da inviare alla sezione e ogni capogruppo ha diritto ad esprimere un voto per le decisioni, che sono prese a maggioranza semplice dei presenti.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Articolo 29
I Revisori dei Conti, tre effettivi e due supplenti, sono costituiti in proprio Collegio ed eleggono un Presidente nel loro ambito entro quindici giorni dalla data dell’Assemblea che ha provveduto alle loro nomine.
Qualora si determinino vacanze di posto tra i componenti del collegio dei revisori dei Conti subentra il membro supplente in ordine di voti ottenuti nella precedente Assemblea sezionale.
Articolo 30
I Revisori dei Conti hanno per compito la vigilanza continua della gestione economica-finanziaria della sezione, devono accompagnare i bilanci consuntivi e preventivi annuali con una propria relazione all’Assemblea sezionale, esprimendo il proprio parere in merito.
GIUNTA DI SCRUTINIO
Articolo 31
La giunta di Scrutinio è composta da tre membri ed ha il compito di esaminare le domande di ammissione a socio accertando i requisiti richiesti e di controllare che sulla domanda stessa siano riportate le notizie richieste per i nuovi soci.
Le domande sono esaminate, normalmente, entro trenta giorni dalla presentazione e restituite alla Segreteria con la firma di almeno due membri della Giunta di Scrutinio. In caso di parere negativo ne precisa i motivi con nota da trasmettere al C.D.S.. La giunta di Scrutinio istruisce la pratica di accettazione dell’iscrizione di ogni singolo Amico degli Alpini, verificando da chi è proposto e predisponendo, se necessario, una relazione scritta da sottoporre al C.D.S. per i provvedimenti di competenza. La mancata accettazione della domanda di iscrizione di un Amico degli Alpini non deve essere motivata. Qualora si determinino carenze tra i suoi componenti, la Giunta di Scrutinio è integrata nella successiva Assemblea dei soci, ed il nuovo eletto assumerà l’anzianità del sostituto.
La Giunta di Scrutinio provvede alle periodiche verifiche del repertorio dei soci ordinari ed aggregati, e ne trasmette le evidenze alle Segreteria.
ANNO SOCIALE E BILANCI
Articoli 31 bis
L’anno sociale per la sezione coincide con l’anno solare.
Il Progetto di Bilancio consuntivo e preventivo deve essere approvato dal C.D.S. almeno venti giorni prima dell’Assemblea Sezionale Ordinaria e, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori deve essere depositato presso la Segreteria della sezione almeno quindici giorni prima dell’Assemblea, per consentirne la consultazione da parte dei soci.
GRUPPI DELLA SEZIONE
Articolo 32
La richiesta di costituzione di un gruppo è rivolta al Presidente da chi ne ha l’iniziativa e ha raccolto l’adesione del numero minimo dei soci previsto dallo Statuto.
Articolo 33
L’Assemblea di gruppo nomina il capogruppo ed un Consiglio di gruppo con un numero di membri proporzionale al numero degli iscritti al gruppo stesso.
L’Assemblea nomina tra i soci del gruppo i Delegati all’Assemblea Sezionale.
Tutte le cariche del gruppo sono equiparate, per la loro durata ma senza limiti di rieleggibilità, alle corrispondenti cariche sezionali.
Articolo 34
Tra il 1° novembre di ogni anno ed il 31 gennaio successivo, il capogruppo riunisce i soci in Assemblea dopo averne concordato la data con il Presidente sezionale per:
    a)    deliberare in merito alla relazione morale ed al rendiconto finanziario dell’anno sociale trascorso;
    b)    determinare la quota associativa per l’anno successivo;
    c)    discutere e deliberare su argomenti interessanti l’attività del gruppo;
    d)    eleggere le cariche sociali di gruppo;
L’Assemblea nomina il proprio Presidente, al quale competono la verifica dei poteri e la regolarità del dibattito.
Il Presidente della Sezione, o un suo delegato, può sempre intervenire alle Assemblee di gruppo.
Articolo 35
L’Assemblea di gruppo viene convocata quando il Capogruppo lo ritiene opportuno o quando almeno un decimo dei soci, con un minimo di cinque, ne fa richiesta scritta al capogruppo e, per conoscenza, al Presidente sezionale, specificandone i motivi.
In questo caso la riunione avviene nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
Trascorso questo termine, la convocazione è fatta dal Presidente sezionale entro le successive tre settimane.
Articolo 36
La convocazione dell’Assemblea di gruppo è effettuata dal capogruppo con avviso scritto inviato a tutti i soci, e per conoscenza al Presidente sezionale, con le stesse modalità indicate per la sezione all’articolo 10.
Ogni capogruppo trasmette al C.D.S. entro il 10 febbraio di ogni anno, con la copia del verbale dell’Assemblea dei soci, le relazioni morale e finanziaria approvate dall’Assemblea dei soci, nonché l’elenco delle cariche sociali del gruppo.
Articolo 37
Il C.D.S. stabilisce all’inizio dell’anno sociale l’attribuzione ad ogni Zona di collegamento di un Consigliere di riferimento che ha il compito di curarne i rapporti con la sezione.
Articolo 38
Entro il 15 settembre di ogni anno i capigruppo consegnano alla Segreteria sezionale l’ultimo elenco e gli ultimi talloncini dei soci che hanno versato la quota sociale dell’anno in corso, restituiscono inoltre i bollini eventualmente eccedenti e saldano l’importo ancora dovuto.
Articolo 39
Il C.D.S. può sciogliere un gruppo quando il numero dei soci si riduca per un anno al 50% del minimo stabilito dallo Statuto.
GIORNALE SEZIONALE
Articolo 40
Il giornale della Sezione è il “MALGA ROMA” (nel seguito indicato anche come “giornale sezionale”).
E’ compito del giornale sezionale concorrere all’attuazione degli scopi associativi indicati nello Statuto, ed in particolare al rafforzamento dell’amicizia tra tutti i soci favorendo lo scambio di opinioni ed il dialogo, con piena autonomia discrezionale del Direttore Responsabile. All’inizio dell’anno sociale il C.D.S. nomina il Direttore Responsabile e, su proposta di questi, il Comitato di Redazione.
Il Presidente fa parte di diritto del Comitato di Redazione.
Il Direttore Responsabile rimane in carica un anno e può essere sostituito:
    a)    dietro sua espressa richiesta;
    b)    quando il C.D.S. lo giudichi opportuno con provvedimento motivato.
Il Direttore Responsabile partecipa senza diritto di voto alle riunioni del C.D.S..
Il giornale sezionale, il cui abbonamento è compreso nella quota sociale,  viene spedito a tutti i soci in regola col pagamento della stessa (e la spedizione viene continuata per tutto l’anno successivo).
Il C.D.S. stabilisce la periodicità della pubblicazione del giornale sezionale.
I costi per la pubblicazione e per l’invio ai soci del giornale sezionale sono finanziati con l’apposita voce di spesa del bilancio sezionale approvato dal C.D.S. all’inizio di ogni anno sociale.
UNITA’ DI PROTEZIONE CIVILE
Articolo 41
Ai sensi dello Statuto è costituito in seno alla sezione un’Unità di Protezione Civile.
Il Presidente Sezionale nomina, previo parere consultivo, non vincolante, del C.D.S. il coordinatore di Unità di Protezione Civile e, di concerto con lo stesso e i capigruppo interessati i Capi Squadra dei gruppi di Protezione Civile e di eventuali Unità di Protezione civile.
Fatte salve le norme regolamentari nazionali di Protezione Civile il Presidente Sezionale è l’unico responsabile, mentre il Coordinatore ed i Capi Squadra o di Unità sono responsabili sotto un profilo tecnico operativo dei singoli settori. Il Coordinatore di Unità di Protezione civile partecipa senza diritto di voto alle riunioni del C.D.S..
L’unità non ha autonomia amministrativa ed è gestito mediante l’apposita voce di spesa del bilancio sezionale approvato dal C.D.S. all’inizio di ogni anno sociale.
L’Unità di Protezione può regolare il proprio funzionamento con un proprio regolamento interno approvato dal C.D.S..
CORI DELLA SEZIONE
Articolo 42
L’attività dei Cori deve fare riferimento agli scopi descritti nello Statuto.
Nell’ambito della Sezione è costituito il Coro Sezionale, dotato di proprio Statuto, che ha la denominazione di “Coro A.N.A. della Sezione di Roma”, il cui Presidente cura i rapporti con il C.D.S..
I rapporti tra la sezione ed il coro sezionale, ed i cori facenti riferimento ai gruppi, sono disciplinati da appositi regolamenti approvati dal C.D.S..
GRUPPI SPORTIVI ALPINI
Articolo 43
Nell’ambito della sezione è costituito il coordinamento dei gruppi Sportivi Alpini (G.S.A.) che fanno capo ai gruppi della sezione. Il C.D.S. nomina all’inizio di ogni anno sociale il Responsabile delle Attività sportive che cura i rapporti tra il C.D.S. ed il coordinamento dei G.S.A..
I rapporti tra la sezione ed i G.S.A. sono disciplinati da regolamenti approvati dal C.D.S.
SEDE DELLA SEZIONE
Articolo 44
Il Presidente, d’intesa con il Comitato di Presidenza, mantiene i contatti con il Demanio proprietario dell’unità immobiliare, al fine di rendere disponibili i locali della Sede sezionale per l’attività associativa, ed attua le necessarie azioni per la gestione ordinaria della Sede.
L’uso dei locali della Sede è stabilito dal C.D.S..
I costi relativi alla gestione ordinaria e straordinaria della sede sono previsti nell’apposita voce di spesa del bilancio sezionale approvato dal C.D.S. all’inizio di ogni anno sociale.
SCIOGLIMENTO DELLA SEZIONE O DEI SUOI GRUPPI
Articolo 45
Fatto salvo quanto disposto dall’art. 39 lo scioglimento della sezione o di un gruppo della sezione è deliberato da un’Assemblea straordinaria rispettivamente dei soci della sezione o del gruppo.
Per la validità di questa Assemblea devono essere presenti, personalmente o con delega, almeno i due terzi degli aventi diritto. La relativa delibera dovrà essere presa a maggioranza dei due terzi dei votanti.
Gli eventuali patrimoni ed i materiali della sezione o dei gruppi, in caso di scioglimento, saranno devoluti rispettivamente alla Sede Nazionale ed alla sezione.
MODIFICHE DEL PRESENTE REGOLAMENTO
Articolo 46
Il C.D.S. potrà proporre modifiche al presente regolamento. Le modifiche saranno valide dopo l’approvazione dell’Assemblea dei soci o dei delegati della sezione e la ratifica del consiglio Direttivo Nazionale.
Ogni modifica regolarmente approvata dovrà essere portata a conoscenza dei soci con mezzi idonei.
DISPOSIZIONE FINALE
Articolo 47
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Regolamento, e per quanto può essere necessario per l’interpretazione dello stesso, si richiamano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Nazionale.


Allegati
Statuto ANA Roma
20 Maggio 2006

Regolamento Sezionale